UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 
                            DI BENEVENTO 
 
    Il Giudice di  pace,  dott.  Massimo  Amato,  ha  pronunciato  la
seguente ordinanza nel giudizio R.G. n. 1600/2018 promosso  da  Moffa
Giacomo con avv. Antonio Lonardo pec: antonio.lonardo@visualpec.it  -
Ricorrente, 
    e SO.GE.R.T. S.p.a., in persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore,       con       avv.        Roberto        Russo        pec:
robertorusso2@avvocatinapoli.legalmail.it - Resistente, 
    nonche' Comune di Paolisi in persona  del  legale  rappresentante
pro tempore - Resistente contumace. 
    Letti gli atti ed i verbali di  causa  ed  a  scioglimento  della
riserva assunta all'udienza del 5 ottobre 2018; 
    Appurata la tempestivita' del deposito del ricorso; 
    Ritenuto che l'opposizione, depositata in data 25 maggio 2018, ha
per oggetto l'ingiunzione fiscale n. 2018/1250  del  18  aprile  2018
emessa dalla SO.GE.R.T. S.p.a. - con sede in  Grumo  Nevano  (NA),  a
seguito del verbale n. 16920/F  del  4  dicembre  2016  emesso  dalla
polizia municipale del Comune di Paolisi (BN); 
    Rilevato che con comparsa di costituzione depositata in  data  21
settembre 2018, la societa'  resistente  ha  eccepito  l'incompetenza
territoriale del giudice adito in  favore  del  Giudice  di  pace  di
Frattamaggiore (NA), quale giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio
che ha  emesso  l'atto  impugnato  (ex  art.  32,  comma  2,  decreto
legislativo 150/11); 
1 - LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 
    Considerato  che,   per   decidere   sulla   propria   competenza
territoriale, deve essere applicato l'art. 32, comma  2  del  decreto
legislativo n. 150/2011, richiamato dall'art. 3 del Regio decreto  n.
639/1910, il quale prevede che «e' competente il giudice del luogo in
cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto»; 
    Rilevato  inoltre  che  la  Suprema  Corte,  tenuto  conto  della
particolare natura del procedimento di opposizione  alla  ingiunzione
fiscale, ha in piu' occasioni affermato: 
        1) che il criterio di competenza di cui all'art. 3 del  Regio
decreto  n.  639/1910  e'  «criterio   di   competenza   territoriale
inderogabile» (in  senso  conforme  da  ultimo  Cassazione  sez.  6-3
ordinanza n. 17611/2013); 
        2) che «In tema di opposizione alla cd. ingiunzione  fiscale,
il criterio di competenza previsto dall'art. 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 150 del 2011, trova  applicazione,  per  identita'  di
"ratio", sia nell'ipotesi  di  provvedimento  emesso  dalla  pubblica
amministrazione  che  in  quella  di  provvedimento  emesso  dal  suo
concessionario del servizio di riscossione e, in tale caso, il "luogo
in cui ha  sede  l'ufficio  che  ha  emanato  il  provvedimento"  non
coincide con la sede legale del concessionario bensi' con il luogo in
cui  ha  sede  l'articolazione  territoriale   di   questo   che   ha
materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione, atteso  che  il
termine "ufficio", sul piano semantico, deriva dal latino "officium",
forma  contratta  di  "opificium",  che  indica  colui  che  realizza
l'opera, e, sul piano sistematico,  e'  utilizzato  dalla  legge  per
indicare una carica o  gli  "interna  corporis"  di  una  piu'  vasta
organizzazione, rilievi ai quali deve aggiungersi  la  considerazione
che, nel diritto amministrativo, il medesimo lemma  non  risulta  mai
usato dal legislatore come sinonimo di sede della persona  giuridica»
(in senso conforme Cassazione sez. 6-3 ordinanza n. 23110/2017); 
        3) che  «In  tema  di  opposizione  ad  ingiunzione  fiscale,
qualora l'ente impositore non provveda direttamente a riscossione, ma
la appalti a terzi in concessione, le controversie sulla  sussistenza
e sulla legittimita' della  pretesa  erariale  vanno  introdotte,  ai
sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2011,
dinanzi  al  giudice  del  luogo  in  cui  ha  sede   l'articolazione
territoriale del concessionario che ha  materialmente  predisposto  e
notificato l'ingiunzione, e non al giudice nella  cui  circoscrizione
il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine  "ufficio"
indica l'organo che  ha  compiuto  l'attivita',  non  la  sede  della
persona giuridica» (in senso conforme Cassazione sez.  6-3  ordinanza
n. 15417 /2017); 
    Considerato  che,  applicando  l'art.  32  comma  2  del  decreto
legislativo n. 150/2011, secondo l'interpretazione fornita sul  punto
dalla Suprema  Corte,  il  Giudice  di  Pace  di  Benevento  dovrebbe
dichiararsi incompetente per territorio a  decidere  la  controversia
essendo inderogabilmente competente per territorio il Giudice di pace
di Frattamaggiore (NA), luogo ove si trovano sia la sede  legale  sia
l'ufficio  della   societa'   So.Ge.R.T.   S.p.a.   che   ha   emesso
l'ingiunzione di pagamento impugnata, in qualita'  di  concessionaria
del servizio di riscossione  per  conto  e  nell'interesse  dell'ente
impositore Comune di Paolisi; 
    Richiamata  tuttavia  sul  punto   la   pronuncia   della   Corte
costituzionale  n.  44/2016,  secondo  cui:  «alla  luce  di   questi
principi,  deve  ritenersi  che  nella   disciplina   in   esame   il
legislatore,  nell'esercizio  della   sua   discrezionalita',   abbia
individuato un criterio attributivo della competenza che  concretizza
quella  condizione  di  sostanziale  impedimento  all'esercizio   del
diritto  di  azione  garantito  dall'art.   24   della   Costituzione
suscettibile  di  integrare  la  violazione  del   citato   parametro
costituzionale». Invero l'ente locale non incontra alcuna limitazione
di carattere geografico-spaziale nell'individuazione  del  terzo  cui
affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi
e delle proprie  entrate  patrimoniali  con  la  conseguenza  che  lo
spostamento richiesto al cittadino che voglia esercitare  il  proprio
diritto di azione, garantito dal parametro evocato, e' potenzialmente
idoneo  a  costituire  una  condizione  di  sostanziale   impedimento
all'esercizio del diritto di azione o comunque  a  rendere  oltremodo
difficoltosa  la  tutela  giurisdizionale.  Lo  stesso   legislatore,
all'art. 52, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 446  del
1997, ha precisato che l'individuazione, da parte  dell'ente  locale,
del concessionario del servizio di  accertamento  e  riscossione  dei
tributi e delle altre entrate (determinante ai fini  del  radicamento
della  competenza)  non  deve  comportare  oneri  aggiuntivi  per  il
contribuente. Il fatto che il cittadino debba  farsi  carico  di  uno
spostamento geografico anche significativo per esercitare il  proprio
diritto di difesa integra un considerevole onere a suo carico». 
2 - LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA  DELLA  QUESTIONE  DI  LEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE 
    Ritenuto pertanto che  non  appare  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale con riferimento all'art.  24
Cost.  nei  confronti  della  norma  in  oggetto  che,  ai  fini  del
radicamento della competenza territoriale,  individua  sempre  ed  in
ogni caso quale unico criterio di riferimento il luogo in cui ha sede
l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, anche nel  caso  in
cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui  e'  affidato  il
servizio  della  riscossione  dell'entrata   patrimoniale   dell'ente
pubblico concedente e tale sede appartenga ad un circondario  diverso
da   quello   in   cui    ricade    la    sede    dell'ente    locale
impositore/concedente;